PNRR – FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE TURISTICHE

AVVISO PUBBLICO DEL 23-12-2021 – art. 3 co 1  DL 6 novembre 2021 n. 152

Definizione delle modalità attuative entro 60 gg dalla pubblicazione

SOGGETTI BENEFICIARI 

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi tematici e faunistici.

I soggetti devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.

I soggetti beneficiari devono comprovare la disponibilità della sede oggetto di intervento con contratto regolarmente registrato, ovvero essere proprietari dell’immobile.

 AGEVOLAZIONI – sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, costituiti da:

  • Contributo diretto fino al 35% delle spese e costi ammissibili, con una riserva del 50% degli interventi a supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale;
  • finanziamenti agevolati, a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di “mezzi propri”, con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

Il tasso d’interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50 per cento annuo.

La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento

Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice.

Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto.

Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili

LIMITI MASSIMI – Gli incentivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

CUMULABILITA’ – Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;

b) interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

d) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi;

h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I Programmi di investimento devono risultare:

a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;

b) organici e funzionali all’attività esercitata;

c) avviati successivamente alla presentazione della domanda

d) realizzati in una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;

e) con spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 500.000,00

 

DURATE DEGLI INTERVENTI – I Programmi di investimento devono essere avviati e conclusi rispettivamente entro sei mesi e trenta mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili agli incentivi di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalità degli interventi e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:

a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;

b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;

c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%. 2.

Il Ministero si riserva con successive comunicazioni di chiarire l’ambito delle spese ammissibili

 

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI –

Gli incentivi sono erogati sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, dai Soggetti beneficiari, in non più di 2 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del Programma di investimento, utilizzando gli schemi forniti con successivo provvedimento

Il Contratto di finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20 (venti) per cento. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal contratto anche attraverso l’acquisizione di idonee garanzie, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella Convenzione.

Il Soggetto beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente alla Banca finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero.

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