Bonus facciate ed enti ecclesiastici
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La detrazione può essere fruita da tutti i contribuenti, residenti e non residenti in Italia, compresi gli enti ecclesiastici (soggetti Ires).
Come precisato anche di recente dall’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 179/E dell’11 giugno 2020, il bonus facciate del 90% è fruibile da tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari e dalla natura pubblica o privatistica.
Poiché, però, si tratta di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (come ad esempio i contribuenti in regime forfettario).
Per il resto, anche gli enti ecclesiastici, come parrocchie e curie (soggetti Ires equiparabili a enti non commerciali) possono fruire della detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento della facciata esterna visibile dalla pubblica via (articolo 1, commi 219–224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la circolare 2/E del 2020).