Bonus investimenti nel Mezzogiorno: nuovo modello dal 31 marzo

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Con provvedimento del 9 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). A partire dal 31 marzo è possibile presentare la comunicazione utilizzando la versione aggiornata del modello.

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 171, legge n. 178/2020) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il regime agevolativo previsto dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 e successive modifiche. Analogamente, la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 316, legge n. 160/2019) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 della misura riguardante il credito di imposta per il Mezzogiorno in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, istituita dall’art. 5, comma 2, D.L. n. 91/2017.

La Legge n. 18/2017 prevede che tale agevolazione fiscale può essere richiesta dalle imprese che hanno strutture produttive presenti nelle seguenti regioni: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito di imposta spettante, il cui ammontare varia a seconda della dimensione dell’impresa, viene commisurato in base al costo che l’imprenditore sostiene per l’acquisto del nuovo bene strumentale; l’investimento, inoltre, non può superare l’importo di € 3.000.000.

Il credito che matura con il bonus investimenti Sud può essere utilizzato dall’impresa interessata per compensare, attraverso Modello F24, sia le imposte (Irpef, Irap, Iva) che i contributi previdenziali ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/97.

Dal punto di vista procedurale, al fine di poter ottenere il suddetto credito è necessario che venga trasmessa in via telematica:

– una domanda all’Agenzia delle Entrate in cui devono essere indicati i dati relativi agli investimenti effettuati e, chiaramente, l’ammontare del credito di imposta che si chiede di utilizzare in compensazione; tale domanda dovrà poi essere esaminata dagli uffici competenti (a seguito di un recente provvedimento l’istruttoria è stata velocizzata).

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

  • Anagrafica azienda e legale rappresentante

 

  • Caratteristiche dei progetti d’investimento iniziale ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione

 

  • Dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta:

 

  • Ambito tematico nel quale l’investimento è realizzato.

 

  • Descrizione del progetto d’investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti:

 

    • Dati della struttura produttiva

vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento. Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo riportando i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica (ATECO 2007) svolta nell’unità produttiva.

 

    • Dati degli investimenti realizzati.

I dati vanno esposti distintamente per ciascun anno del periodo agevolato (l’anno 2017 è distinto in due periodi, ante e post modifica del regime agevolato introdotta dall’art. 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016) e per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili. I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell’ambito del progetto.

 

Investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017

  vanno indicati:

–  l’ammontare dei costi dei beni agevolabili, al lordo degli ammortamenti.

– l’ammontare degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato;

– l’ammontare dell’investimento netto (come differenza dei due punti precedenti)

– l’ammontare del credito d’imposta commisurato all’investimento. Per i beni strumentali nuovi acquisiti entro il 28 febbraio 2017, il credito d’imposta spetta in misura pari al 10 per cento per le grandi imprese, al 15 per cento per le medie imprese e al 20 per cento per le piccole imprese.

 Investimenti realizzati dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2022.

  vanno indicati:

–   l’ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell’IVA;

–  l’ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti “de minimis” aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

–   l’ammontare del credito d’imposta. Per i beni strumentali nuovi acquisiti dal 1° marzo 2017, il credito d’imposta spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016)5938 final del 23 settembre 2016. Tali misure massime sono riportate nelle seguenti tabelle:

Nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti “de minimis”, indicare il provvedimento di concessione, i costi agevolati, l’importo dell’agevolazione concessa e l’equivalente sovvenzione lorda (ESL).

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