Crediti di imposta per beni materiali e immateriali non 4.0
#beniordinari #agevolazionifiscali #MISE
Per agevolare gli investimenti delle imprese situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, lo Stato italiano ha prorogato gli incentivi derivanti dall’acquisto di beni materiali e immateriali non appartenenti alla categoria 4.0, ovvero i beni cosiddetti “ordinari”. L’incentivo viene concesso anche in caso di investimenti effettuati tramite contratto di locazione finanziaria, considerando il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing. La validità della misura viene estesa nel triennio 2020 – 2021 – 2022.
Per il calcolo della detrazione spettante nel 2021, vengono considerati gli investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2021, oppure deve effettuare l’ordine e corrispondere un acconto di ammontare superiore al 20% del totale entro il 31 Dicembre 2021 e rendere il bene operativo entro il 30 Giugno 2022. La stessa regola vale per ogni anno fiscale del triennio.
Di seguito sono elencati i crediti d’imposta derivanti dall’acquisto di beni materiali e immateriali (come base di calcolo viene considerato il valore dell’investimento al netto dell’IVA)
Beni materiali
- 2020: 6% del costo, per investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
- 2021: 10% del costo, per investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
- 2022: 6% del costo, per investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro.
Strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di lavoro agile (smart working) 2021
15% del costo, per investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
Beni immateriali
- 2021: 10% del costo, per investimenti fino ad 1 milione di euro.
- 2022: 6% del costo, per investimenti fino ad 1 milione di euro.
L’impresa che decide di godere di tale agevolazione, deve effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che definisce le modalità, il contenuto, il modello e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.
Per i beni ordinari acquistati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021, dall’anno di entrata in funzione del bene, la detrazione viene ripartita in 1 quota annuale unica per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, in 3 quote annuali di pari importo altrimenti.
Per i beni ordinari acquistati tra il 1/1/2022 e il 31/12/2022, dall’anno di entrata in funzione del bene, la detrazione viene ripartita in 3 quote annuali di pari importo.
Gli obblighi burocratici vincolano ad indicare nella fattura di acquisto i riferimenti alla legge che introduce questa agevolazione.