Ecobonus
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Fino al 31 dicembre 2021 si può contare sull’ecobonus nelle sue varie articolazioni.
La detrazione – IRPEF e IRES per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti – è pari al 65% per:
– la riqualificazione globale dell’edificio;
– l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
– l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
– la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
– interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
– collettori solari per produzione di acqua calda;
– gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
– sistemi di building automation;
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro). Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Lo sconto scende al 50% nel caso di:
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– acquisto e posa in opera di schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per gli interventi di tipo condominiale, la detrazione è pari al:
– 70% della spesa, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
– 75% della spesa, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).
È importante ricordare che:
– per gli interventi realizzati a partire dal 6 ottobre 2020, è necessario rispettare i tetti massimi di spesa e i massimali di costo per ogni categoria di intervento fissati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020;
– ai fini della fruizione dell’agevolazione è obbligatorio inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi realizzati. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il portale Ecobonus2021. L’omesso invio comporta la decadenza dalla detrazione fiscale (possibile la remissione in bonis).