MISE – Investimenti Sostenibili Industria 4.0
Beneficiari
Lo strumento destinato alle PMI è applicabile alle attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”). Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese di cui all’allegato 4 del decreto 10 febbraio 2022.
Tipologia di interventi ammissibili
Programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie indicate nel decreto, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente.
I programmi di investimento devono:
- prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0.
- essere diretti all’ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione, funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto 10 febbraio 2022, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- macchinari, impianti e attrezzature
- opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
- acquisizione di certificazioni ambientali
Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono, inoltre, ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento.
Entità e forma dell’agevolazione
Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma contributo alla spesa, distinto per dimensione aziendale e territorio.
– Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (programmi da € 500.000 a € 3.000.000):
- a) 60% per le imprese di micro e piccola dimensione;
- b) 50% per le imprese di media dimensione;
– Regioni Basilicata, Molise e Sardegna (programmi da € 500.000 a € 3.000.000):
- a) 50% per le imprese di micro e piccola dimensione;
- b) 40% per le imprese di media dimensione;
– Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (programmi da € 1.000.000 a € 3.000.000)
- a) 35% per le imprese di micro e piccola dimensione;
- b) 20% per le imprese di media dimensione;