Mise – Riforma Accordi per l’Innovazione

Beneficiari

  • Imprese industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria con almeno 2 bilanci approvati al momento della presentazione dei singoli progetti;
  • Centri di ricerca
  • Possibilità di presentare progetti congiunti fino ad un massimo di 5 coproponenti
  • Possono essere soggetti co-proponenti di progetti congiunti gli Organismi di ricerca e, esclusivamente per i progetti afferenti le linee di intervento «Sistemi alimentari», «Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione» e «Sistemi circolari», le imprese agricole.

Tipologia di interventi ammissibili

Programmi relativi ad attività di RI e SS con importo non inferiore a 5 milioni di euro da realizzare sul territorio nazionale, avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi, attinenti alle Aree di intervento del Programma “Orizzonte Europa»

I programmi presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 % dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 % in tutti gli altri casi.

Le aree di intervento del programma “Orizzonte Europa” sono le seguenti

  • Tecnologie di fabbricazione
  • Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
  • Tecnologie abilitanti emergenti
  • Materiali avanzati
  • Intelligenza artificiale e robotica
  • Industrie circolari
  • Industria pulita a basse emissioni di carbonio
  • Malattie rare e non trasmissibili
  • Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà
  • Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza,

compresa la medicina personalizzata

  • Impianti industriali nella transizione energetica
  • Competitività industriale nel settore dei trasporti
  • Mobilità intelligente
  • Stoccaggio dell’energia
  • Sistemi alimentari
  • Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
  • Sistemi circolari

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

  1. a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;
  2. b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Ministero;
  3. c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  4. d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 2021/695;
  5. e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  1. a) il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  2. b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Maggiorazioni fino a 10% PMI e OR / 5% grandi imprese  Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia e una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

 

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