Patent Box
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Per promuovere gli investimenti nel territorio nazionale, lo stato italiano concede un regime opzionale di tassazione denominato Patent Box, introdotto nel nostro Ordinamento nella Legge di Stabilità del 2015. Si tratta di una misura fiscale agevolativa che prevede una tassazione inferiore per i redditi connessi all’attività di ricerca e sviluppo e collegati all’utilizzo di beni immateriali come brevetti industriali, know-how, software protetto da copyright e marchi d’impresa.
A differenza del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, il Patent Box è destinato a perdurare nel tempo, ma si attiva solo in seguito a specifica opzione comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a partire dal quale si decide di fruire dell’agevolazione. È valida per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Possono optare per il Patent Box tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. Inoltre, tali soggetti devono avere diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolati, quindi la loro proprietà o la licenza d’uso.
Tale agevolazione viene applicata sia per redditi derivanti dall’utilizzo Indiretto (come concessione in licenza a terzi), sia dall’utilizzo diretto (finalizzato al processo produttivo aziendale) dei beni immateriali: nel primo caso, ai fini della determinazione del reddito agevolato, si considerano i ricavi derivanti dai canoni percepiti; nel secondo caso, l’ammontare dei ricavi deve essere determinato sulla base di un accordo in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, oppure dichiarando direttamente il reddito agevolabile posticipando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.
L’agevolazione permette di escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di tali beni; nel caso di utilizzo indiretto, tale esclusione è concessa qualora il 90% dei ricavi dei canoni venga reinvestito nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.