PNRR – NUOVE MISURE PER IL TURISMO

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Un pacchetto di misure da 1,7 miliardi complessivi per non perdere il treno del Pnrr turismo. Dal superbonus dell’80%, per riqualificare alberghi, stabilimenti balneari e strutture ricettive, alla sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per finanziare anche nuove iniziative under 35, imprese femminili e gli investimenti per le attività al Sud.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto n. 152 del 6 novembre 2021, il Ministero del Turismo pubblicherà un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti (commi 1 e 2), con indicazione delle spese eleggibili.

 

ARTICOLO 1

Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

 

comma 1 – SUPERBONUS

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit”, nella misura dell’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.

 

comma 2 – FONDO PERDUTO

Nel limite massimo di 100mila euro complessivi e in aggiunta al credito d’imposta di cui al comma 1, le stesse imprese possono chiedere un contributo a fondo perduto fino a 40mila euro, che potrà essere aumentato cumulativamente:

  • di 30mila euro qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
  • di 20mila euro qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
  • di 10mila euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Beneficiari – Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

 

Quando – Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso –> 7 novembre 2021

 

Cosa – Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione per eseguire i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) ;

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

NB: Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852

 

Erogazione e utilizzo degli incentivi

Co. 1 – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (f. 24), è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta di cui al comma 3, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta fino a quello successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024;

Co. 2 – L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

 

Modalità applicative – Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.

 

Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite delle risorse disponibili per ciascuna annualità (con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica):

  • 100 milioni di euro per l’anno 2022
  • 180 milioni di euro per l’anno 2023
  • 180 milioni di euro per l’anno 2024
  • 40 milioni di euro per l’anno 2025

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

 

Cumulabilità Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Gli incentivi di cui al presente articolo 1 non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

 

Limiti massimi per “beneficiario” (impresa unica) – Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

 

Agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta, le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 7 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 dicembre 2017, n. 598, anche in relazione ai beneficiari e agli interventi di cui al citato articolo 79. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

Le risorse disponibili saranno: 180 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 100 milioni per 2022.

Il credito di imposta deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi.

 

 

ARTICOLO 2

FONDO DI GARANZIA

Nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese turistiche (comma 4 art. 1), e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico (con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica). Le risorse disponibili saranno così ripartite:

  • 58 milioni di euro per l’anno 2022
  • 100 milioni di euro per l’anno 2023
  • 50 milioni di euro per l’anno 2024
  • 50 milioni di euro per l’anno 2025

 

Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», com CE 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

  1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  3. sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
  4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

 

 

ARTICOLO 3

Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

Agevolazioni per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le risorse disponibili saranno così ripartite:

  • 40 milioni di euro per l’anno 2022
  • 40 milioni di euro per l’anno 2023
  • 50 milioni di euro per l’anno 2024
  • 50 milioni di euro per l’anno 2025

 

Cosa – sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, costituiti da:

  • Contributo diretto pari al 35% delle spese e costi ammissibili, con una riserva del 50% degli interventi a supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale;
  • Finanziamenti agevolati, a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di “mezzi propri”, con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

 

Quando – Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione.

 

Limiti massimi per “beneficiario” (impresa unica) – Gli incentivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

 

Cumulabilità – Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

 

Cofinanziamento Regioni e ICS – Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il Credito Sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

 

 

 ARTICOLO 4

Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

 

Per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di:

  • 18 milioni di euro per l’anno 2022
  • 10 milioni di euro per l’anno 2023
  • 10 milioni di euro per l’anno 2024
  • 60 milioni di euro per l’anno 2025

 

Quando – Con decreto non regolamentare (automaticità!?) del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

 

Limiti massimi per “beneficiario” (impresa unica) – Gli incentivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

 

Per informazioni e approfondimenti

 

dott. Massimo Parlato

telefono 081 8073557

mobile 3357417475

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